Autovelox, segnalazione, distanza e funzionamento: cosa sapere per presentare un eventuale ricorso contro la sanzione
L’autovelox è temutissimo dagli automobilisti. Quando si passa accanto in autostrada senza accorgersene, per prima cosa si controlla la velocità e ci si chiede se era correttamente indicato dalla segnaletica dai cartelli. Inoltre c’è anche il telelaser: ma precisamente, di cosa si tratta? Qual è la differenza con il telepass?
Autovelox, telelaser, scout speed e tutor sono tutti strumenti di controllo della velocità, ma funzionano tutti in modo diverso. Il primo, posizionato in specifici punti della strada e non solo delle strade extraurbane, rileva velocità nell’esatto momento del passaggio. È sia fisso che mobile mentre il telelaser è solo mobile e ha una forma totalmente diversa, somigliante a una pistola. Funziona solo con la presenza di un agente che lo sorregge e indica la direzione.
Scout Speed è una versione in movimento dell’autovelox ed è installato direttamente sull’auto della polizia quando essa circola, fotografando le auto che superano i limiti in entrambi i sensi di marcia.
Infine il Tutor, installato in almeno due punti su un tratto di strada, rileva la velocità media tra la porta di entrata e quella di uscita. Serve per individuare chi decelera alla prima telecamera e dopo abbassa di nuovo il piede sul pedale della velocità.
Tutti questi strumenti devono essere segnalati con i cartelli di “controllo elettronico della velocità“. In assenza, le multe elevate, possono essere annullate con il ricorso. Stesso obbligo per gli scout speed benché siano in continuo movimento.
Secondo la Cassazione lo strumento che rileva la velocità deve essere installato a non meno di un chilometro dall’ultimo cartello che ne segnala la presenza. C’è però un falso luogo comune da sfatare, ossia quello di ritenere che gli autovelox fissi debbano essere presegnalati da cartelli fissi mentre i telelaser e gli autovelox mobili da cartelli mobili posizionati di volta in volta dalla polizia.
La legge di riferimento, l’art. 142 comma 6 bis del Codice della strada, stabilisce solo a dire che le postazioni devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, utilizzando cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi “conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice”. Dunque non c’è alcun esplicito riferimento se la segnalazione deve essere fissa o mobile.
Ma la direttiva Minniti del 2017 prevede un caso eccezionale. Se un autovelox mobile viene posiziona su una strada dove i controlli elettronici non sono frequenti, oltre al cartello piantato nel terreno in modo stabile bisogna aggiungerne un altro, amovibile, collocato ai margini della strada.
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